Dal 3 agosto 2026 gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici riguardano molti più interventi rispetto al passato.
Non soltanto nuove costruzioni e grandi ristrutturazioni: le verifiche sulle fonti energetiche rinnovabili entrano ora anche nelle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e, in determinate condizioni, nella ristrutturazione dell’impianto termico.
Questo significa che interventi piuttosto comuni – come il rifacimento di una parte consistente dell’involucro o una ristrutturazione completa dell’impianto di riscaldamento – possono comportare l’obbligo di integrare una quota minima di energia rinnovabile e una determinata potenza elettrica da fonte rinnovabile.
Ma attenzione: non significa che dal 3 agosto chiunque cambi una caldaia debba installare automaticamente il fotovoltaico.
Vediamo cosa è cambiato e, soprattutto, cosa bisogna verificare prima di iniziare i lavori.
Perché il 3 agosto 2026 è una data importante
La novità deriva dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva europea RED III – Direttiva (UE) 2023/2413.
Il decreto ha modificato l’articolo 26 e soprattutto l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, che disciplina gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
Il D.Lgs. 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026 e le nuove disposizioni vengono applicate, secondo la lettura operativa consolidata, alle richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto 2026, cioè trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La data della pratica edilizia diventa quindi fondamentale.
Un progetto impostato alcuni mesi prima, ma presentato dopo il 3 agosto, deve essere verificato secondo il nuovo quadro normativo.
Cosa succedeva prima del 3 agosto
Prima della modifica, gli obblighi FER previsti dal D.Lgs. 199/2021 riguardavano essenzialmente:
- gli edifici di nuova costruzione;
- gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante.
La definizione di ristrutturazione rilevante era però piuttosto restrittiva.
Rientravano principalmente:
- edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m² sottoposti alla ristrutturazione integrale dell’involucro;
- edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione.
Di conseguenza moltissime normali ristrutturazioni di edifici esistenti non arrivavano mai a far scattare gli obblighi previsti per le fonti rinnovabili.
Cosa cambia dopo il 3 agosto 2026
Il nuovo Allegato III amplia decisamente il campo di applicazione.
Le verifiche sulle fonti rinnovabili riguardano ora:
- nuove costruzioni;
- ristrutturazioni importanti di primo livello;
- ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- ristrutturazioni dell’impianto termico, quando l’applicazione risulta tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
È soprattutto l’ingresso delle ultime due categorie a cambiare concretamente la progettazione di molti interventi sugli edifici esistenti.
Ma cosa significa “ristrutturazione importante”?
Qui bisogna fare attenzione: non conta soltanto come l’intervento viene chiamato dal punto di vista urbanistico.
Una “ristrutturazione importante” ai fini energetici è definita dalla normativa sulla prestazione energetica degli edifici.
Ristrutturazione importante di primo livello
Si ha, in estrema sintesi, quando:
- l’intervento interessa più del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- contemporaneamente viene effettuata la ristrutturazione dell’impianto termico al servizio dell’intero edificio.
È quindi un intervento molto significativo che coinvolge sia l’involucro sia l’impianto.
Ristrutturazione importante di secondo livello
Si ha invece quando l’intervento interessa più del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Può interessare anche l’impianto termico, ma non è necessario che si realizzi una vera ristrutturazione dell’impianto.
Questa seconda categoria è particolarmente importante perché può riguardare interventi molto più frequenti rispetto alle vecchie “ristrutturazioni rilevanti”.
Un cappotto può quindi far scattare l’obbligo?
Sì, può succedere.
Se il cappotto interessa una porzione dell’involucro superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, l’intervento può configurarsi come ristrutturazione importante di secondo livello.
Da quel momento non bisogna più verificare soltanto trasmittanze, ponti termici e prestazione dell’involucro: entrano in gioco anche i nuovi obblighi sulle fonti rinnovabili.
È quindi importante classificare correttamente l’intervento prima di definire il progetto e il preventivo.
Le nuove percentuali di energia rinnovabile
La quantità di energia da coprire attraverso fonti rinnovabili cambia in funzione del tipo di intervento.
| Tipo di intervento | Quota minima FER |
|---|---|
| Nuova costruzione | 60% |
| Demolizione e ricostruzione assimilata a nuova costruzione | 60% |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | 15% |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% |
Ma attenzione: le percentuali non vengono calcolate tutte nello stesso modo.
Per una nuova costruzione è necessario verificare contemporaneamente la copertura del:
- 60% del fabbisogno per acqua calda sanitaria;
- 60% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
Per una ristrutturazione importante di primo livello le due percentuali scendono al 40%.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico la verifica riguarda invece il 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale ed estiva.
In quest’ultimo caso l’acqua calda sanitaria non entra nella stessa verifica del 15%.
Una precisazione importante: il 15% non significa “15% di fotovoltaico”
Questo è un punto facile da fraintendere.
La percentuale del 15%, 40% o 60% riguarda la copertura dei fabbisogni energetici attraverso fonti rinnovabili.
Può quindi entrare nel calcolo, a seconda del progetto:
- una pompa di calore;
- il solare termico;
- sistemi alimentati da biomassa quando ammessi e correttamente dimensionati;
- altre fonti rinnovabili previste dalla normativa.
Il calcolo viene effettuato dal progettista energetico attraverso le metodologie previste dalla normativa.
Non basta quindi installare genericamente qualche pannello fotovoltaico per dichiarare rispettato il 15%.
Parallelamente esiste infatti un secondo obbligo, distinto, relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Anche il fotovoltaico diventa importante
L’Allegato III prevede una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili da installare sopra o all’interno dell’edificio oppure nelle sue pertinenze.
La formula è:
P = k × S
dove:
- P è la potenza minima dell’impianto, espressa in kW;
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, cioè sostanzialmente la sua proiezione al suolo;
- k = 0,025 per gli edifici esistenti;
- k = 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.
Per un edificio esistente con una superficie in pianta di 100 m², ad esempio:
P = 0,025 × 100 = 2,5 kW
Per 200 m²:
P = 0,025 × 200 = 5 kW
Il fotovoltaico è normalmente la soluzione più immediata per soddisfare questo requisito, anche se la norma parla più in generale di impianti per la produzione elettrica da fonte rinnovabile.
Attenzione: sono due verifiche diverse
Questo è importante soprattutto nella progettazione.
Si deve verificare:
1. la percentuale minima di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili;
e contemporaneamente:
2. la potenza elettrica minima da fonte rinnovabile.
Un impianto fotovoltaico correttamente dimensionato ai fini della seconda verifica non garantisce automaticamente il rispetto della prima.
Quindi dal 3 agosto devo installare il fotovoltaico se cambio la caldaia?
Non necessariamente.
È probabilmente la domanda più importante.
La norma non parla genericamente di “sostituzione della caldaia”, ma di ristrutturazione dell’impianto termico.
La differenza è sostanziale.
Il D.M. 28 ottobre 2025 definisce la ristrutturazione dell’impianto termico come un insieme di opere che comporta una modifica sostanziale dei sistemi di produzione e dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore.
Le Indicazioni agli operatori pubblicate dal MASE nel giugno 2026 hanno chiarito ulteriormente questo concetto.
La semplice sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione sempre a gas, mantenendo sostanzialmente invariato il resto dell’impianto, non rappresenta di per sé una ristrutturazione dell’impianto termico.
Di conseguenza non scatta automaticamente l’obbligo FER del 15% solo perché si sostituisce una vecchia caldaia.
Quando invece l’intervento sull’impianto può diventare una vera ristrutturazione?
Il discorso cambia quando l’intervento riguarda sostanzialmente l’intero sistema.
Per esempio:
- sostituzione del sistema di generazione con una tecnologia differente;
- modifica importante della rete di distribuzione;
- sostituzione o modifica sostanziale dei terminali di emissione;
- cambiamento del fluido termovettore;
- rifacimento complessivo dell’impianto;
- trasformazione di un impianto centralizzato in sistemi autonomi;
- distacco dal centralizzato con realizzazione di un nuovo impianto individuale nei casi previsti.
Il MASE ha chiarito che, affinché si possa parlare di ristrutturazione dell’impianto, deve generalmente esserci una modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti: generazione, distribuzione ed emissione.
Nei sistemi privi di una vera rete di distribuzione, come alcuni sistemi locali, la valutazione può essere differente.
Alcuni casi pratici
Rifaccio completamente un appartamento ma non tocco facciate e tetto
Demolisco tramezzi, rifaccio pavimenti e bagni, realizzo un nuovo impianto elettrico e modifico le finiture.
Il solo fatto di ristrutturare internamente l’appartamento non fa scattare automaticamente il nuovo obbligo FER.
Bisogna verificare separatamente gli interventi effettuati sull’involucro e sull’impianto termico.
Sostituisco soltanto la vecchia caldaia a gas
Se viene sostituito unicamente il generatore con un altro generatore della stessa tipologia senza una modifica sostanziale dell’intero impianto:
non siamo automaticamente davanti a una ristrutturazione dell’impianto termico.
Il 15% FER non scatta semplicemente perché è stata cambiata la caldaia.
Tolgo la caldaia e rifaccio completamente l’impianto
Supponiamo di eliminare un vecchio impianto con caldaia e radiatori e realizzare un nuovo sistema con diversa generazione, nuova distribuzione e nuovi terminali.
In questo caso diventa molto più probabile che l’intervento si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico.
Occorrerà quindi verificare il rispetto della quota FER del 15% e degli altri obblighi applicabili.
Realizzo un cappotto su più del 25% dell’involucro
Se viene superata la soglia del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio:
ristrutturazione importante di secondo livello → quota FER 15%.
Devono inoltre essere verificate le altre prescrizioni energetiche previste per l’involucro.
Cappotto su oltre il 50% e rifacimento completo dell’impianto
Quando l’intervento supera il 50% della superficie disperdente e contemporaneamente comporta la ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero edificio:
ristrutturazione importante di primo livello → quota FER 40%.
Sostituisco soltanto alcune finestre
Se l’intervento complessivo sull’involucro non supera la soglia del 25%, normalmente si ricade nella riqualificazione energetica, non nella ristrutturazione importante di secondo livello.
Non scatta quindi per questo solo motivo il nuovo obbligo FER previsto dall’Allegato III.
Naturalmente devono essere rispettati i requisiti energetici specifici dei serramenti.
Il 25% si calcola sull’appartamento o sull’edificio?
Questo punto può creare problemi soprattutto nei condomini.
Per stabilire se si supera la soglia del 25% occorre fare riferimento alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio secondo le definizioni del Decreto Requisiti Minimi.
Non è quindi sempre corretto prendere semplicemente la superficie delle pareti del singolo appartamento e calcolare il 25% su quella.
In un condominio la classificazione dell’intervento deve essere effettuata con particolare attenzione già nella fase preliminare.
Posso usare soltanto energia elettrica e resistenze?
In generale no.
L’Allegato III stabilisce che l’obbligo non possa essere soddisfatto utilizzando energia elettrica rinnovabile destinata esclusivamente ad alimentare dispositivi che producono calore attraverso il semplice effetto Joule, come una normale resistenza elettrica.
Dal 2026 è però prevista un’eccezione per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
È una distinzione importante rispetto, per esempio, alle pompe di calore, che hanno un funzionamento completamente diverso e possono utilizzare anche energia rinnovabile prelevata dall’ambiente.
E se non è tecnicamente possibile installare le rinnovabili?
Il legislatore ha previsto la possibilità di considerare situazioni nelle quali il rispetto completo dell’obbligo non risulti:
- tecnicamente possibile;
- economicamente conveniente;
- funzionalmente fattibile.
Non significa però che il proprietario possa semplicemente dichiarare di non voler installare l’impianto.
La condizione deve essere valutata e motivata dal progettista, verificando le diverse soluzioni tecnologiche disponibili e riportando le conclusioni nella documentazione tecnica di progetto.
Ad esempio, la presenza di un tetto sfavorevole non rende automaticamente impossibile rispettare l’obbligo: devono essere valutate anche le altre possibili soluzioni previste dalla normativa.
E se l’edificio è vincolato?
Per gli edifici soggetti a tutela paesaggistica o culturale l’applicazione degli obblighi deve essere coordinata con il vincolo.
L’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 prevede infatti che le disposizioni si applichino agli edifici tutelati solo quando compatibili con il relativo vincolo, ferma restando la necessità di acquisire gli atti di assenso previsti.
Anche in questi casi non è quindi sufficiente presumere automaticamente un’esenzione: serve una verifica concreta.
Cosa bisogna fare prima di iniziare una ristrutturazione dopo il 3 agosto
La principale conseguenza della nuova normativa è che la verifica energetica deve essere fatta prima, non a lavori e progetto già definiti.
Il percorso corretto dovrebbe essere questo.
1. Classificare energeticamente l’intervento
Bisogna capire se i lavori costituiscono:
- semplice riqualificazione energetica;
- ristrutturazione importante di secondo livello;
- ristrutturazione importante di primo livello;
- ristrutturazione dell’impianto termico;
- nuova costruzione o intervento assimilato.
Da questa classificazione dipendono gli obblighi successivi.
2. Calcolare la superficie di involucro interessata
Soprattutto quando si interviene su:
- facciate;
- coperture;
- solai;
- serramenti;
è necessario determinare quale percentuale della superficie disperdente complessiva viene realmente interessata.
Superare il 25% può cambiare completamente il quadro normativo del progetto.
3. Definire subito il nuovo impianto
Generatore, distribuzione ed emissione non possono essere scelti soltanto alla fine dei lavori.
Pompa di calore, caldaia, sistema ibrido, ventilconvettori, pavimento radiante e produzione di acqua calda devono essere valutati insieme agli obblighi FER.
4. Calcolare la quota di energia rinnovabile
Il progettista deve verificare se il sistema progettato raggiunge il:
- 15%;
- 40%;
- 60%;
a seconda della categoria di intervento.
5. Calcolare la potenza elettrica rinnovabile necessaria
Negli edifici esistenti:
P = 0,025 × S
Nelle nuove costruzioni:
P = 0,05 × S
La disponibilità di copertura e gli spazi per l’impianto devono quindi essere controllati all’inizio della progettazione.
6. Predisporre la relazione tecnica
Le verifiche devono essere riportate nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, comunemente chiamata “Legge 10”.
La relazione non è quindi un documento puramente formale da predisporre quando il progetto è già concluso: deve essere il risultato delle scelte energetiche effettuate durante la progettazione.
Perché conviene pensarci prima
Immaginiamo una ristrutturazione nella quale si decide:
- nuovo cappotto;
- nuove finestre;
- nuovo impianto di riscaldamento;
- nuova distribuzione interna;
- rifacimento completo dell’appartamento.
Se gli obblighi FER vengono verificati soltanto alla fine, ci si potrebbe accorgere che il generatore già scelto non permette di raggiungere le percentuali richieste oppure che occorre trovare spazio per un impianto fotovoltaico che non era stato previsto.
A quel punto può diventare necessario:
- cambiare generatore;
- modificare il progetto;
- aumentare la potenza fotovoltaica;
- modificare la copertura;
- integrare un’altra fonte rinnovabile;
- rivedere il preventivo.
Per questo, dopo il 3 agosto 2026, involucro, impianto e rinnovabili devono essere progettati contemporaneamente.
Una normale ristrutturazione costa quindi necessariamente di più?
Non sempre.
L’estensione degli obblighi può comportare nuovi costi in alcuni interventi, ma molto dipende dalle scelte progettuali.
Una pompa di calore, per esempio, può contribuire significativamente alla quota rinnovabile; un impianto fotovoltaico che sarebbe stato comunque previsto può soddisfare anche il requisito di potenza elettrica; una corretta progettazione dell’involucro può ridurre il fabbisogno sul quale devono essere calcolate le percentuali.
La soluzione più conveniente non è quindi semplicemente “aggiungere pannelli”, ma progettare correttamente l’intero sistema edificio-impianto.
La regola da ricordare
Dopo il 3 agosto 2026 non vale l’equazione:
ristrutturazione = fotovoltaico obbligatorio.
La domanda corretta è:
“Che tipo di intervento energetico sto realizzando?”
Solo dopo averlo stabilito è possibile capire quali obblighi FER si applicano.
In sintesi:
| Intervento | Nuovo obbligo FER? |
|---|---|
| Rifacimento interno senza interventi energetici rilevanti | normalmente no |
| Sostituzione semplice della caldaia | non automaticamente |
| Ristrutturazione completa dell’impianto termico | sì, verifica 15% |
| Intervento su oltre 25% dell’involucro | sì, verifica 15% |
| Oltre 50% involucro + ristrutturazione impianto | sì, verifica 40% |
| Nuova costruzione | sì, verifica 60% |
| Demolizione e ricostruzione assimilata al nuovo | sì, verifica 60% |
Stai progettando una ristrutturazione a Cuneo o in provincia?
Se stai programmando il rifacimento di un appartamento, di una casa o di un condominio, oggi è importante verificare gli obblighi energetici prima di definire definitivamente opere e impianti.
Una verifica preliminare permette di capire:
- in quale categoria energetica ricade l’intervento;
- se viene superato il 25% o il 50% dell’involucro;
- se l’intervento sull’impianto costituisce una vera ristrutturazione dell’impianto termico;
- quale percentuale di fonti rinnovabili è richiesta;
- quale potenza elettrica da FER deve essere prevista;
- quale soluzione impiantistica consente di rispettare i requisiti con il miglior rapporto tra costo, efficienza e comfort.
Lo Studio di Ingegneria Lerda segue la progettazione energetica degli edifici, la redazione della relazione tecnica ex Legge 10 e il dimensionamento di involucro e impianti per interventi di ristrutturazione e nuova costruzione a Cuneo e provincia.
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Riferimenti normativi
- Direttiva (UE) 2023/2413 – RED III, relativa alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
- D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, attuazione della Direttiva RED III, in particolare articoli 13 e 29.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in particolare articolo 26 e Allegato III, come modificati dal D.Lgs. 5/2026.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, relativo alla prestazione energetica nell’edilizia, in particolare articolo 8 e Allegato A.
- D.M. 28 ottobre 2025 – Requisiti Minimi, di aggiornamento del D.M. 26 giugno 2015, in vigore dal 3 giugno 2026.
- MASE – Indicazioni agli operatori del 18 giugno 2026, prot. n. 125135, sull’applicazione della disciplina dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
Articolo aggiornato a settembre 2026.
Le informazioni riportate hanno carattere divulgativo. La classificazione energetica dell’intervento e l’applicazione degli obblighi FER devono essere valutate sul singolo progetto considerando caratteristiche dell’edificio, interventi previsti, normativa nazionale e disposizioni regionali eventualmente applicabili.
