{"id":219,"date":"2026-09-07T06:56:02","date_gmt":"2026-09-07T06:56:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolerda.it\/?p=219"},"modified":"2026-09-07T06:56:02","modified_gmt":"2026-09-07T06:56:02","slug":"monolocale-e-bilocale-cosa-cambia-con-il-salva-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolerda.it\/en\/monolocale-e-bilocale-cosa-cambia-con-il-salva-casa\/","title":{"rendered":"Monolocale e bilocale: cosa cambia con il Salva Casa"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Un appartamento di 30 metri quadrati pu\u00f2 essere abitabile? E per ricavare un bilocale basta separare la zona notte con una parete? Sono domande frequenti quando si valuta l\u2019acquisto di un piccolo alloggio o il frazionamento di un\u2019abitazione pi\u00f9 grande.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prima distinzione riguarda proprio il tipo di casa: per il monolocale esistono soglie nazionali espresse per l\u2019intero alloggio; per il bilocale bisogna verificare le dimensioni dei singoli ambienti, il numero degli occupanti e le disposizioni locali. Il Salva Casa ha introdotto alcune possibilit\u00e0 di deroga, ma non ha reso abitabile qualsiasi spazio nel quale entrino un letto e un bagno.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dimensioni minime del monolocale: 28 o 38 metri quadrati<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il riferimento ordinario \u00e8 il D.M. Sanit\u00e0 5 luglio 1975. Per l\u2019alloggio monostanza, cio\u00e8 un\u2019abitazione nella quale le principali funzioni di soggiorno e riposo si concentrano in un unico ambiente, l\u2019articolo 3 stabilisce queste superfici minime:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Occupanti<\/th><th>Superficie minima ordinaria, servizi compresi<\/th><\/tr><tr><td>Una persona<\/td><td>28 m\u00b2<\/td><\/tr><tr><td>Due persone<\/td><td>38 m\u00b2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il bagno \u00e8 quindi compreso nella superficie richiesta. I 28 e i 38 metri quadrati non sono due misure intercambiabili: dipendono dal numero di persone previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di conseguenza, un monolocale di 30 m\u00b2 pu\u00f2 rispettare il requisito ordinario di superficie per una persona, ma non quello per due. Restano comunque da verificare gli altri requisiti dell\u2019abitazione e le disposizioni applicabili al caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Con il Salva Casa si pu\u00f2 scendere a 20 metri quadrati?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec, in determinate condizioni. L\u2019articolo 24 del D.P.R. 380\/2001, modificato dal Salva Casa, consente al progettista abilitato di asseverare, ai fini dell\u2019agibilit\u00e0, anche alloggi monostanza con superfici ridotte:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Occupanti<\/th><th>Soglia inferiore ammessa nella procedura in deroga<\/th><\/tr><tr><td>Una persona<\/td><td>20 m\u00b2, servizi compresi<\/td><\/tr><tr><td>Due persone<\/td><td>28 m\u00b2, servizi compresi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste soglie non sostituiscono automaticamente quelle ordinarie. Occorre rispettare gli altri requisiti igienico-sanitari e il requisito di adattabilit\u00e0 previsto dal D.M. 236\/1989. Deve inoltre ricorrere almeno una delle condizioni del comma 5-ter: un intervento di recupero edilizio con miglioramento igienico-sanitario, oppure un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative capaci di garantire condizioni adeguate rispetto agli occupanti. La norma richiama, tra queste soluzioni, il dimensionamento degli spazi e l\u2019adeguata ventilazione naturale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 dunque una possibilit\u00e0 da verificare nel recupero dell\u2019esistente, non un\u2019autorizzazione generale a progettare nuove abitazioni da 20 m\u00b2. E l\u2019asseverazione igienico-sanitaria non sana da sola eventuali abusi edilizi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qual \u00e8 la superficie minima di un bilocale?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel linguaggio immobiliare, il bilocale comprende normalmente un soggiorno, spesso con angolo cottura, una camera separata e i servizi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto del 1975 non stabilisce una soglia complessiva unica chiamata \u201csuperficie minima del bilocale\u201d. Prevede invece, nel regime ordinario:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>soggiorno di almeno <strong>14 m\u00b2<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>camera di almeno <strong>9 m\u00b2 per una persona<\/strong> oppure <strong>14 m\u00b2 per due persone<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>superficie abitabile di almeno <strong>14 m\u00b2 per ciascuno dei primi quattro abitanti<\/strong>, e 10 m\u00b2 per ciascuno dei successivi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bisogna poi inserire il bagno, la funzione cucina e gli eventuali disimpegni, rispettando le prescrizioni locali. La superficie abitabile richiesta per gli occupanti non va confusa con quella complessiva comprensiva dei servizi prevista per il monolocale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perci\u00f2 <strong>38 m\u00b2 non \u00e8 un minimo nazionale automaticamente valido per qualsiasi bilocale<\/strong>. Un Comune pu\u00f2 prevedere ulteriori requisiti, e due appartamenti della stessa superficie possono avere possibilit\u00e0 progettuali molto diverse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche il soggiorno con angolo cottura va valutato secondo le disposizioni applicabili: non si pu\u00f2 dare per scontato che il minimo della sola stanza di soggiorno basti sempre a comprendere anche la cucina.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un esempio: il totale torna, ma la pianta funziona?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Immaginiamo un progetto preliminare con 18 m\u00b2 per soggiorno e angolo cottura, 14 m\u00b2 per la camera, 4,5 m\u00b2 per il bagno e 2,5 m\u00b2 per ingresso e disimpegno. Il totale \u00e8 39 m\u00b2 netti interni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 un esempio distributivo, non una certificazione di conformit\u00e0 n\u00e9 un minimo di legge. Le misure del bagno e della zona cottura indicate sono ipotesi di progetto da verificare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una pianta regolare, con finestre ben distribuite, pu\u00f2 permettere di organizzare questi spazi. Un appartamento stretto, profondo e con una sola finestra pu\u00f2 invece rendere molto difficile ottenere una camera e un soggiorno entrambi idonei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso vale quando si vuole trasformare un monolocale in bilocale: prima di disegnare la nuova parete, bisogna verificare quali dimensioni e quali aperture avranno i due ambienti risultanti. Il fatto che il letto entri nella stanza non basta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">I metri quadrati dell\u2019annuncio non bastano<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019altra fonte di equivoci \u00e8 la superficie commerciale. I metri quadrati pubblicizzati possono comprendere murature e quote di balconi, terrazzi o altre pertinenze: non coincidono necessariamente con lo spazio interno disponibile per le verifiche igienico-sanitarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di ragionare sulla fattibilit\u00e0 serve quindi un rilievo, con superfici calcolate secondo le definizioni applicabili. Una cantina o un balcone non compensano una camera troppo piccola.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vanno controllate anche altezza e finestre. Il riferimento nazionale ordinario prevede 2,70 m per i locali abitabili, riducibili a 2,40 m per bagni, corridoi e disimpegni, e una superficie finestrata apribile generalmente non inferiore a un ottavo del pavimento dei locali abitabili. Esistono discipline specifiche e deroghe, da verificare senza estenderle automaticamente da un caso all\u2019altro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa verificare prima di acquistare o frazionare a Cuneo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per un immobile a Cuneo o in un altro Comune della provincia, il progetto deve essere verificato anche rispetto alla disciplina urbanistica, al regolamento edilizio e alle prescrizioni igienico-sanitarie locali. La regola applicabile in un Comune non va trasferita automaticamente a quello vicino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima dell\u2019acquisto o del frazionamento conviene confrontare lo stato reale con i titoli edilizi, verificare la destinazione autorizzata, esaminare la documentazione di agibilit\u00e0 e disegnare la distribuzione prevista con misure effettive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per un\u2019abitazione datata, dimensioni inferiori agli standard odierni non dimostrano da sole un\u2019irregolarit\u00e0: occorre ricostruire la situazione autorizzata e le norme applicabili. Realizzare oggi una nuova unit\u00e0 \u00e8 una valutazione diversa dal mantenere un alloggio esistente legittimo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una verifica preliminare permette soprattutto di capire se il progetto ha senso: dove passano gli scarichi, quali locali ricevono luce, quanto spazio rimane per muoversi e se l\u2019alloggio sar\u00e0 comodo da usare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stai valutando l\u2019acquisto di un piccolo appartamento o il frazionamento di un immobile a Cuneo e provincia? Lo Studio di Ingegneria Lerda pu\u00f2 verificare la fattibilit\u00e0 dell\u2019intervento e le possibilit\u00e0 di distribuzione degli spazi prima di avviare i lavori.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Riferimenti normativi<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decreto del Ministro della Sanit\u00e0 5 luglio 1975<\/strong>, \u00abModificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all\u2019altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d\u2019abitazione\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, e successive modificazioni. Costituisce il riferimento ordinario per le dimensioni e i requisiti igienico-sanitari delle abitazioni. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>articolo 1<\/strong>: altezza minima interna dei locali e fattispecie particolari;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>articolo 2<\/strong>: superficie abitabile per occupante, superfici minime delle camere e del soggiorno, finestre apribili per camera, soggiorno e cucina;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>articolo 3<\/strong>: superficie minima dell\u2019alloggio monostanza, comprensiva dei servizi, per una o due persone;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>articolo 5<\/strong>: illuminazione naturale e superficie finestrata apribile;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>articolo 6<\/strong>: ventilazione, aspirazione di fumi e vapori e posto di cottura;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>articolo 7<\/strong>: caratteristiche e dotazioni dei servizi igienici.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/1975\/07\/18\/190\/sg\/pdf\">Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380<\/strong>, \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia\u00bb, e successive modificazioni. Per gli argomenti trattati rilevano l\u2019<strong>articolo 9-bis<\/strong>, in materia di documentazione amministrativa e stato legittimo, e l\u2019<strong>articolo 24<\/strong>, relativo all\u2019agibilit\u00e0. In particolare, i <strong>commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell\u2019articolo 24<\/strong> disciplinano le ipotesi di asseverazione con altezze e superfici ridotte, le condizioni necessarie per accedervi e il mantenimento delle altre deroghe previste dalla legislazione vigente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69<\/strong>, \u00abDisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica\u00bb, convertito, con modificazioni, dalla <strong>Legge 24 luglio 2024, n. 105<\/strong> (cosiddetto \u201cSalva Casa\u201d). Il riferimento specifico \u00e8 l\u2019<strong>articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge nel testo convertito<\/strong>, che ha introdotto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater nell\u2019articolo 24 del D.P.R. 380\/2001. Le riduzioni di superficie riguardano espressamente gli alloggi monostanza e sono subordinate alle condizioni indicate nella norma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2024\/07\/27\/175\/sg\/pdf\">Legge di conversione e testo coordinato, Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236<\/strong>, recante le prescrizioni tecniche per l\u2019accessibilit\u00e0, l\u2019adattabilit\u00e0 e la visitabilit\u00e0 degli edifici privati e dell\u2019edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche. Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989. \u00c8 richiamato espressamente dall\u2019<strong>articolo 24, comma 5-ter, del D.P.R. 380\/2001<\/strong> per il requisito di adattabilit\u00e0 necessario all\u2019asseverazione in deroga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Regolamento comunale di Igiene e Sanit\u00e0 di Cuneo<\/strong>, da coordinare con la normativa sovraordinata e con le disposizioni edilizie vigenti. Per i temi dell\u2019articolo rilevano, tra gli altri, gli <strong>articoli 116<\/strong> (abitazioni preesistenti regolari secondo le disposizioni dell\u2019epoca), <strong>119<\/strong> (camere da letto), <strong>122<\/strong> (finestre e ricambio d\u2019aria) e <strong>123<\/strong> (altezze interne).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.comune.cuneo.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Regolamento-comunale-di-Igiene-e-Sanita.pdf\">Testo pubblicato dal Comune di Cuneo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Regolamento Edilizio del Comune di Cuneo<\/strong>, nella revisione approvata con <strong>Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25 marzo 2026<\/strong>, e <strong>Piano Regolatore Generale con le relative norme di attuazione<\/strong>: completano le verifiche sulle caratteristiche degli ambienti, sugli interventi consentiti e sull\u2019eventuale frazionamento o cambio di destinazione d\u2019uso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.comune.cuneo.it\/documento_pubblico\/regolamento-edilizio\/\">Regolamento Edilizio e deliberazione sul sito comunale<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Per immobili situati in altri Comuni occorre consultare i rispettivi regolamenti edilizi, le prescrizioni igienico-sanitarie e gli strumenti urbanistici, insieme alle disposizioni regionali pertinenti alla specifica tipologia di intervento. Le soglie nazionali riportate nell\u2019articolo non esauriscono la verifica di conformit\u00e0 del singolo immobile.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quanti metri quadrati servono per un monolocale o un bilocale? 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