Responsabile dei lavori, direttore dei lavori e coordinatore. Chi sono e quando servono?
Quando si avvia una ristrutturazione, anche di dimensioni contenute, è facile fare confusione tra direttore dei lavori, responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza.
Si tratta invece di figure differenti, con compiti e responsabilità specifiche. Soprattutto, la necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza non dipende semplicemente dall’importo dei lavori o dalla loro durata, ma principalmente da quante imprese esecutrici saranno coinvolte nel cantiere.
Vediamo quindi quali sono i diversi ruoli e quando diventano necessari.
Il committente: il primo soggetto responsabile dell’organizzazione del cantiere
Il punto di partenza è il committente, cioè il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera.
Nel caso della ristrutturazione di un’abitazione, ad esempio, normalmente il committente coincide con il proprietario che affida i lavori alle imprese.
Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce direttamente al committente diversi obblighi in materia di sicurezza. Tra questi rientrano, ad esempio, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati e, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, la nomina dei coordinatori per la sicurezza.
Per questo motivo anche un privato che decide di ristrutturare casa assume, spesso senza esserne pienamente consapevole, precise responsabilità.
Chi è il responsabile dei lavori?
Il responsabile dei lavori è il soggetto che il committente può incaricare di svolgere, in tutto o in parte, i compiti che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al committente.
La sua nomina non è automaticamente obbligatoria.
Il committente può quindi scegliere di mantenere direttamente tali funzioni oppure affidarle a un professionista incaricato.
La nomina del responsabile dei lavori è particolarmente utile quando il committente non possiede competenze tecniche e vuole affidare a un professionista la gestione degli adempimenti connessi alla sicurezza del cantiere.
È importante che l’incarico sia formalizzato e che siano chiaramente individuati i compiti attribuiti.
Responsabile dei lavori e direttore dei lavori non sono la stessa persona
È probabilmente uno degli equivoci più frequenti.
Il direttore dei lavori controlla principalmente la corretta esecuzione tecnica dell’opera.
Tra le sue attività possono rientrare, a seconda dell’intervento:
- verifica della conformità delle opere al progetto;
- controllo delle lavorazioni eseguite dall’impresa;
- verifica dei materiali utilizzati;
- gestione delle eventuali modifiche progettuali;
- controllo della corretta esecuzione delle opere;
- assistenza tecnica durante lo svolgimento del cantiere.
Il responsabile dei lavori, invece, è una figura prevista specificamente dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri e svolge i compiti attribuitigli dal committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Le due funzioni possono essere affidate allo stesso professionista, ma la nomina a direttore dei lavori non comporta automaticamente anche la nomina a responsabile dei lavori.
È quindi perfettamente possibile avere, nello stesso cantiere:
Committente → Responsabile dei lavori → Direttore dei lavori → Coordinatore della sicurezza
oppure che alcune di queste funzioni siano svolte dalla stessa persona, quando la normativa lo consente e il professionista possiede i necessari requisiti.
Il direttore dei lavori è sempre obbligatorio?
No.
Nei lavori privati non esiste una regola generale secondo cui qualsiasi intervento edilizio debba necessariamente avere un direttore dei lavori.
La necessità della direzione lavori dipende dalla natura dell’intervento, dal titolo edilizio utilizzato, dalla presenza di opere strutturali e dalle specifiche normative applicabili.
Una piccola manutenzione interna può quindi trovarsi in una situazione completamente diversa rispetto alla realizzazione di una nuova costruzione o a un intervento sulle strutture dell’edificio.
Per questo motivo la necessità della direzione lavori deve essere valutata caso per caso dal tecnico che segue la pratica edilizia.
Quando serve il coordinatore per la sicurezza?
La regola fondamentale è contenuta nell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
Il coordinatore diventa necessario quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.
Quest’ultima precisazione è fondamentale.
Non è necessario che due imprese lavorino nello stesso momento.
Ad esempio, immaginiamo una ristrutturazione nella quale intervengano:
- un’impresa edile per demolizioni e murature;
- un’impresa di idraulica;
- un’impresa elettrica;
- un’impresa per la posa dei serramenti.
Anche se ciascuna impresa entra in cantiere dopo che la precedente ha terminato il proprio lavoro, siamo comunque in presenza di più imprese esecutrici.
Di conseguenza scattano gli obblighi relativi al coordinamento della sicurezza.
Coordinatore in progettazione e coordinatore in esecuzione
La normativa distingue due funzioni.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione – CSP
Il CSP interviene prima dell’apertura del cantiere e pianifica gli aspetti relativi alla sicurezza.
Tra i suoi compiti principali rientrano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la predisposizione del fascicolo dell’opera nei casi previsti.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE
Il CSE opera invece durante la realizzazione dei lavori.
Tra le sue principali attività rientrano:
- verifica dell’applicazione delle prescrizioni contenute nel PSC;
- verifica dell’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese;
- coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi;
- sopralluoghi in cantiere;
- segnalazione delle inosservanze;
- aggiornamento del PSC quando necessario;
- sospensione delle singole lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato.
CSP e CSE possono essere la stessa persona, purché il professionista possieda i requisiti previsti dalla legge.
Quando NON serve il coordinatore?
Il caso più semplice è quello nel quale tutti i lavori vengono eseguiti da una sola impresa esecutrice e durante l’intero intervento non ne viene coinvolta una seconda.
Ad esempio:
Una sola impresa assume l’intera ristrutturazione ed esegue direttamente, con i propri dipendenti, tutte le lavorazioni.
In questo caso, per il solo fatto che esista un cantiere, non nasce automaticamente l’obbligo di nominare CSP e CSE.
Attenzione però: questo non significa che il cantiere sia privo di obblighi di sicurezza.
Il committente o il responsabile dei lavori devono comunque effettuare le verifiche previste dalla normativa e l’impresa resta soggetta a tutti gli obblighi di sicurezza che le competono.
Una sola impresa che poi subappalta: cosa succede?
Questo è un caso molto frequente.
Il committente affida inizialmente tutto a una sola impresa e pensa quindi che il coordinatore non sia necessario.
Successivamente, però, l’impresa decide di affidare una parte delle lavorazioni a una seconda impresa.
A quel punto nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici, anche se lavoreranno in periodi differenti.
La normativa prevede espressamente questa eventualità: deve essere nominato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Il coordinatore dovrà quindi predisporre anche il PSC e il fascicolo dell’opera nei casi previsti.
Per questo motivo è importante conoscere prima dell’apertura del cantiere l’organizzazione reale dei lavori, evitando di scoprire durante l’esecuzione che l’impresa principale intende utilizzare altre imprese.
Impresa e lavoratore autonomo: serve il coordinatore?
La norma individua come condizione per la nomina dei coordinatori la presenza di più imprese esecutrici.
La presenza di una singola impresa insieme a un lavoratore autonomo non equivale, di per sé, alla presenza di due imprese esecutrici.
Analogamente, due lavoratori autonomi non costituiscono automaticamente due imprese esecutrici ai fini di questa specifica disposizione.
È comunque necessario verificare attentamente la reale organizzazione dei soggetti presenti in cantiere: qualificare formalmente qualcuno come “artigiano” o “lavoratore autonomo” non è sufficiente se, nella realtà, opera come impresa organizzata o in condizioni differenti da quelle dichiarate.
Attenzione alle ristrutturazioni apparentemente semplici
È proprio nelle piccole ristrutturazioni che l’obbligo del coordinatore viene più facilmente sottovalutato.
Consideriamo un appartamento nel quale siano previsti:
- demolizione di alcuni tramezzi;
- rifacimento del bagno;
- nuovo impianto elettrico;
- sostituzione degli infissi.
Dal punto di vista edilizio può trattarsi di un intervento relativamente semplice.
Dal punto di vista della sicurezza, però, se muratore, idraulico, elettricista e serramentista appartengono a imprese differenti, il cantiere prevede la presenza di più imprese esecutrici.
Il coordinamento della sicurezza può quindi diventare obbligatorio indipendentemente dal fatto che il cantiere sia piccolo e che le imprese non lavorino contemporaneamente.
L’eccezione per alcuni lavori privati inferiori a 100.000 euro
Esiste una particolare semplificazione per determinati lavori privati.
Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, non è richiesta la distinta nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.
In questo caso le relative funzioni vengono svolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Questo però non significa che sotto i 100.000 euro il coordinatore non serva.
È un equivoco piuttosto comune.
Se sono presenti più imprese esecutrici, il CSE deve comunque essere nominato; semplicemente, quando ricorrono entrambe le condizioni previste dalla norma, svolgerà anche le funzioni normalmente attribuite al CSP.
Un esempio pratico
Consideriamo la ristrutturazione completa di un appartamento da 70 m².
Caso A – una sola impresa
Una singola impresa esegue direttamente demolizioni, murature, pavimenti e impianti con proprio personale.
Coordinatore: normalmente non necessario per il solo criterio del numero di imprese.
Caso B – impresa edile + elettricista appartenente a un’altra impresa
L’impresa edile esegue demolizioni e murature; successivamente entra un’altra impresa per l’impianto elettrico.
Coordinatore: necessario, anche se le due imprese non lavorano contemporaneamente.
Caso C – una sola impresa iniziale che successivamente subappalta
Il contratto iniziale è affidato a un’unica impresa, ma durante i lavori una parte delle opere viene affidata a una seconda impresa.
Diventa necessario nominare il CSE prima dell’ingresso della seconda impresa.
Direttore lavori e coordinatore: due controlli differenti
Un altro errore frequente è pensare:
“C’è già il direttore dei lavori, quindi non serve il coordinatore.”
Non è così.
Il direttore dei lavori verifica principalmente la corretta esecuzione tecnica dell’opera.
Il coordinatore verifica e coordina gli aspetti relativi alla sicurezza derivanti dall’organizzazione del cantiere e dalla presenza delle diverse imprese.
Uno stesso professionista può eventualmente ricoprire entrambe le funzioni se possiede i requisiti necessari, ma si tratta comunque di due incarichi distinti, con obblighi e responsabilità differenti.
La sicurezza va organizzata prima di aprire il cantiere
Il momento migliore per verificare questi aspetti non è quando gli operai sono già entrati nell’immobile, ma durante la progettazione dell’intervento.
Prima dell’inizio dei lavori è quindi opportuno stabilire:
- quali lavorazioni devono essere eseguite;
- quante imprese interverranno;
- se saranno presenti lavoratori autonomi;
- se sono previsti subappalti;
- chi svolgerà la direzione lavori;
- se nominare un responsabile dei lavori;
- se ricorrono le condizioni per la nomina del coordinatore;
- quale documentazione di sicurezza dovrà essere predisposta.
Una corretta organizzazione iniziale permette di evitare sospensioni dei lavori, irregolarità documentali e, soprattutto, situazioni di rischio che potrebbero essere facilmente prevenute.
In conclusione
La distinzione fondamentale è semplice:
il direttore dei lavori controlla l’opera; il responsabile dei lavori assume i compiti che gli vengono affidati dal committente in materia di sicurezza; il coordinatore gestisce il coordinamento della sicurezza quando il cantiere coinvolge più imprese esecutrici.
La presenza del coordinatore non dipende quindi soltanto dalle dimensioni del cantiere.
Anche una piccola ristrutturazione di un appartamento può richiedere il coordinamento della sicurezza se vengono coinvolte più imprese.
Per questo, prima di affidare i lavori, è sempre opportuno definire con il proprio tecnico non soltanto cosa deve essere costruito, ma anche chi entrerà effettivamente in cantiere e con quale organizzazione.
